Competizione non in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione
Competizione non in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione |
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Competizione non in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione |
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Violazione |
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Quale organizzatore su strada o “area pubblica” di una competizione non in velocità, con veicoli a motore senza autorizzazione. |
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Limiti edittali |
In misura ridotta |
Sanzioni accessorie |
Punti |
da 798,00 a 3.194,00 |
798,00 |
divieto di effettuare la competizione |
0 |
Atti da redigere: Verbale di violazione
Note: L'agente accertatore deve intimare l’Organizzatore e tutti i partecipanti e far interrompere immediatamente la gara non autorizzata. Della mancata ottemperanza rispondono penalmente tutti, mentre della mancata autorizzazione risponde in via amministrativa soltanto l’Organizzatore. La presente violazione riguarda gare non di velocità; per quelle si applica invece il comma 8-bis dello stesso articolo 9, che prevede sanzioni penali. Se prevede il transito in più comuni, viene rilasciata dalla Regione (o Provincia). In ogni caso il Comune deve esprimere il proprio Nulla Osta per il transito o meno sulle strade comunali. L’Ufficio Territoriale di Governo deve emanare apposita Ordinanza Prefettizia per la sospensione della circolazione sulle strade, con le apposite prescrizioni.