Art. 7 > Commi 1 lettera a) e 13 - Sospensione della circolaz. per motivi di sicurezza pubblica o della circolaz. > Sospensione della circolaz. per motivi di sicurezza pubblica o della circolaz.

Note

Il Divieto, similmente a quanto fa il Prefetto fuori dei centri abitati, è emesso dal Sindaco nei centri abitati per motivi di sicurezza pubblica o della circolazione. Tale divieto vale soltanto per le strade comunali (quindi non anche, ad esempio, per le provinciali anche se ricadenti nel centro abitato). Tale divieto deve essere reso efficace mediante l’apposizione della prescritta segnaletica mobile temporanea. È discusso su chi deve emettere le Ordinanze, se il Sindaco o il Dirigente competente, come disposto dal D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.. Alcuni autori ritengono, come lo scrivente, che la competenza del Sindaco sia limitata ai casi in cui, non essendo stato approvato il Piano Urbano del Traffico (art. 36 del C.d.S.), devono essere prese misure di carattere straordinario, temporaneo o necessarie per la sicurezza della circolazione o della sicurezza pubblica. Invece, dovrebbero essere adottate dal Dirigente le Ordinanze di carattere “normale” già previste dal P.U.T. o programmate da apposte Direttive approvate con Deliberazione della Giunta Comunale. Come per la sospensione della sosta disposta dal Prefetto, anche in questo caso possono essere rilasciati permessi di transito per categorie di utenti o di veicoli. Tali eccezioni dovranno essere previste nell’apposita Ordinanza.