Art. 6 > Commi 1 e 12 - Sospensione temporanea della circolazione > Veicoli adibiti a trasporto di cose

Note

Non essendo disposto dall’Ente proprietario della strada ma da altra Autorità, le limitazioni non devono essere rese note mediante segnaletica stradale mobile per essere efficaci (come disposto dall’art. 5, c. 3 del C.d.S.). Per le strade che rientrano in ambito Portuale o Aeroportuale, la competenza è del Comandante del Porto o del Direttore dell’Aeroporto. La Patente ritirata, come disposto dall’art. 218 del C.d.S., è ritirata dall’Agente accertatore, che lo annota nel Verbale di violazione, ed inviata entro 5 gg. all’Ufficio Territoriale di Governo (ex Prefettura) della provincia dove è stata commessa la violazione, unitamente a copia autentica del Verbale. In modo identico si procede per la Carta di Circolazione, che è inviata all’Ufficio D.T.T. (ex MCTC) della provincia. Sul Verbale è dato conto dei documenti ritirati, ed è specificato il luogo dove il trasgressore intende condurre il veicolo una volta terminato il periodo di sospensione della circolazione imposto dal Prefetto. Il veicolo sarà poi sottoposto a Fermo Amministrativo per tutto il tempo per cui sarà disposta la sospensione della Carta di Circolazione. In caso di non ottemperanza all’Ordine di non proseguire il viaggio, è possibile applicare l’art. 650 del Codice Penale, come sopra. Se il trasgressore riprende la marcia o non allontana il veicolo dalla sede stradale, la sospensione della patente è aumentata in misura da 2 a 6 mesi. Di questo fatto l’Agente deve darne conto nel Verbale.