Art. 7 > Commi 1 lettera a) e 14 - Divieto di sosta con rimozione del veicolo. > Divieto di sosta con rimozione del veicolo

Note

Nel caso di rimozione, il divieto reca anche il pannello integrativo o descrittivo della medesima. Deve essere compilato apposito Verbale di rimozione, in cui si darà atto del precedente Verbale di violazione  della sanzione principale. Il veicolo è conferito in un apposito centro convenzionato, ricompreso tra quelli autorizzati dalla Prefettura e descritti in apposito elenco che l’Ufficio Territoriale di Governo emana ogni anno, di norma. Soltanto nel caso in cui il trasgressore sopraggiunga mentre il veicolo è ancora sul posto, il medesimo potrà essere ammesso a pagare la somma per il solo diritto di chiamata, come da tariffe ministeriali, ai sensi dell’art. 397, c. 2, del Regolamento al C.d.S.. Sempre in ordine alla disciplina della sosta, gli enti proprietari della strada possono riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli di polizia stradale, dei vigili del fuoco. Nell’ambito delle aree pedonali, delle zone a traffico limitato e delle altre zone di rilevanza urbanistica possono invece essere riservati superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti. Rientrano in tale ipotesi sanzionatorie anche tutte le soste in area riservata ad altra categoria di veicoli. Il D.M. 460/1999 prevede il conferimento del veicolo ad un centro di raccolta quando la sosta si protrae oltre 60 giorni.