Art. 9 > Comma 8 - Competizione atletica, ciclistica o con animali senza autorizzazione. > Competizione atletica, ciclistica o con animali senza autorizzazione.

Note

Risponde della violazione l’Organizzatore che non ha ricevuto l’Autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della Strada. Se prevede il transito in più comuni, viene rilasciata dalla Regione (o Provincia). In ogni caso il Comune deve esprimere il proprio Nulla Osta per il transito o meno sulle strade comunali. L’Ufficio Territoriale di Governo deve emanare apposita Ordinanza Prefettizia per la sospensione della circolazione sulle strade, con le apposite prescrizioni. L’Agente Accertatore deve intimare l’Organizzatore e tutti i partecipanti e far interrompere immediatamente la gara non autorizzata. Della mancata ottemperanza rispondono penalmente tutti mentre della mancata autorizzazione risponde in via amministrativa soltanto l’Organizzatore.