Non essendo disposto dall’Ente proprietario della strada ma da altra Autorità, le limitazioni non devono essere rese note mediante segnaletica stradale mobile per essere efficaci (come disposto dall’art. 5, c. 3 del C.d.S.); La patente ritirata, come disposto dall’art. 218 del C.d.S., è ritirata dall’Agente accertatore, che lo annota nel Verbale di violazione, ed inviata entro 5 gg. all’Ufficio Territoriale di Governo (ex Prefettura) della provincia dove è stata commessa la violazione, unitamente a copia autentica del Verbale. In modo identico si procede per la carta di circolazione, che è inviata all’Ufficio D.T.T. (ex MCTC) della provincia. Sul verbale è dato conto dei documenti ritirati, ed è specificato il luogo dove il trasgressore intende condurre il veicolo una volta terminato il periodo di sospensione della circolazione imposto dal Prefetto. Il veicolo sarà poi sottoposto a fermo amministrativo per tutto il tempo per cui sarà disposta la sospensione della carta di circolazione. In caso di non ottemperanza all’Ordine di non proseguire il viaggio, è possibile applicare l’art. 650 del Codice Penale, come sopra. Ovviamente i punti sopra si applicheranno se non già eseguiti in applicazione del Verbale principale. |