Art. 6 > Comma 15 - Sospensione temporanea della circolazione > Inosservanza dell'intimazione

Note

Non essendo disposto dall’Ente proprietario della strada ma da altra Autorità, le limitazioni non devono essere rese note mediante segnaletica stradale mobile per essere efficaci (come disposto dall’art. 5, c. 3 del C.d.S.); La patente ritirata, come disposto dall’art. 218 del C.d.S., è ritirata dall’Agente accertatore, che lo annota nel Verbale di violazione, ed inviata entro 5 gg. all’Ufficio Territoriale di Governo (ex Prefettura) della provincia dove è stata commessa la violazione, unitamente a copia autentica del Verbale. In modo identico si procede per la carta di circolazione, che è inviata all’Ufficio D.T.T. (ex MCTC) della provincia. Sul verbale è dato conto dei documenti ritirati, ed è specificato il luogo dove il trasgressore intende condurre il veicolo una volta terminato il periodo di sospensione della circolazione imposto dal Prefetto. Il veicolo sarà poi sottoposto a fermo amministrativo per tutto il tempo per cui sarà disposta la sospensione della carta di circolazione. In caso di non ottemperanza all’Ordine di non proseguire il viaggio, è possibile applicare l’art. 650 del Codice Penale, come sopra. Ovviamente i punti sopra si applicheranno se non già eseguiti in applicazione del Verbale principale.