Tale obbligo deve essere reso noto con il previsto segnale stradale (fig. 11, art. 87 Regolamento al C.d.S.). Nel caso la marcia del veicolo comporti pericolo per la circolazione, l’Agente accertatore può disporne il divieto di prosecuzione. Nel caso di marcia su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate il veicolo deve abbandonare la sede stradale come previsto dall’art. 175 c. 2 lett. H del Codice. L’inosservanza al punto b) deve essere sanzionata dall’Agente accertatore ai sensi dell’art. 192 c. 3 e 6 del C.d.S.. |