Veicoli adibiti a trasporto di cose
|
|
||
Violazione |
|||
|---|---|---|---|
Circolava, alla guida del veicolo, non rispettando il provvedimento di sospensione temporanea della circolazione disposto dal Prefetto per motivi di: - sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione; - tutela della salute; - carattere militare. Viene ordinato al conducente: - di non proseguire il viaggio prima della scadenza del termine del divieto di circolazione; - di allontanare il veicolo dalla sede stradale, costituendo la sosta dello stesso intralcio alla circolazione, raggiungendo il parcheggio sito in .... |
|||
Limiti edittali |
In misura ridotta |
Sanzioni accessorie |
Punti |
da 398,00 a 1.596,00 |
398,00 |
Sospensione della patente da 1 a 4 mesi Sospensione della carta di circolazione da 1 a 4 mesi |
0 |
Atti da redigere: Verbale di violazione, Ritiro Patente, Ritiro Carta Circolazione, Permesso provvisorio di guida
Note: Non essendo disposto dall’Ente proprietario della strada ma da altra Autorità, le limitazioni non devono essere rese note mediante segnaletica stradale mobile per essere efficaci (come disposto dall’art. 5, c. 3 del C.d.S.). Per le strade che rientrano in ambito Portuale o Aeroportuale, la competenza è del Comandante del Porto o del Direttore dell’Aeroporto. La Patente ritirata, come disposto dall’art. 218 del C.d.S., è ritirata dall’Agente accertatore, che lo annota nel Verbale di violazione, ed inviata entro 5 gg. all’Ufficio Territoriale di Governo (ex Prefettura) della provincia dove è stata commessa la violazione, unitamente a copia autentica del Verbale. In modo identico si procede per la Carta di Circolazione, che è inviata all’Ufficio D.T.T. (ex MCTC) della provincia. Sul Verbale è dato conto dei documenti ritirati, ed è specificato il luogo dove il trasgressore intende condurre il veicolo una volta terminato il periodo di sospensione della circolazione imposto dal Prefetto. Il veicolo sarà poi sottoposto a Fermo Amministrativo per tutto il tempo per cui sarà disposta la sospensione della Carta di Circolazione. In caso di non ottemperanza all’Ordine di non proseguire il viaggio, è possibile applicare l’art. 650 del Codice Penale, come sopra. Se il trasgressore riprende la marcia o non allontana il veicolo dalla sede stradale, la sospensione della patente è aumentata in misura da 2 a 6 mesi. Di questo fatto l’Agente deve darne conto nel Verbale.